Articolo 132 - CdS - Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

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  1. ~Gabranth~
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    Articolo 132 - CdS - Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

    1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, o a quelle di cui all'art. 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 131, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.

    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'ltalia.

    3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

    4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

    5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

     
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