La Libertà di Riunione e di Associazione - Diritto

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  1. -Devil-
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    La Libertà di Riunione e di Associazione
    Le Libertà - Riassunto Diritto

    La Libertà di Riunione
    La Costituzione riconosce alcune libertà collettive come la libertà di riunione e di associazione.
    Una forma di libertà collettiva è la libertà di riunione, che è l’incontro volontario e temporaneo di più persone per uno scopo comune.
    La libertà di riunione consiste nel diritto di riunirsi liberamente per qualsiasi motivo senza necessità di un’autorizzazione preventiva, purché la riunione avvenga in modo pacifico e senza armi.
    La Costituzione riconosce la libertà soltanto ai cittadini italiani e dell’Unione europea; nei confronti degli stranieri extracomunitari e degli apolidi si possono stabilire alcune norme più restrittive per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.
    Si ha il diritto di riunirsi liberamente con altre persone ad un unico limite: le manifestazioni devono svolgersi in modo pacifico e senza armi.
    Se una riunione avviene in un luogo pubblico, devono essere osservate delle formalità:
    - L’organizzatore, a meno che non si tratti di una riunione elettorale, deve inviare un preavviso al questore almeno 3 giorni prima;
    - L’autorità di pubblica sicurezza può vietare o sciogliere la riunione soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
    Delle norme particolari disciplinano il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea nel luogo di lavoro ed il diritto degli studenti di svolgere delle assemblee nella scuola.
    Se la riunione si svolge in un luogo privato o aperto al pubblico, non è necessario dare il preavviso e l’autorità di PS non può vietare o sciogliere la riunione.
    Non costituisce una vera e propria riunione un semplice assembramento di persone (più individui si concentrano, in modo occasionale nello stesso luogo).
    Un’associazione, invece, è quando più persone si organizzano in modo stabile per realizzare uno scopo comune.

    La Libertà di Associazione
    La libertà di associazione consiste nel diritto di associarsi liberamente, senza necessità di un’autorizzazione pubblica, per realizzare qualunque fine che non sia vietato ai singoli dalla legge penale.
    E’ possibile costituire qualsiasi tipo di associazione e con qualsiasi scopo, perché le associazioni possono fare tutto quello che è lecito per i singoli individui.
    L’ordinamento giuridico, oltre alla libertà di associazioni nei confronti dello Stato, riconosce anche la libertà dei singoli individui nei confronti delle associazioni.
    Anche la libertà di associazioni incontro dei limiti:
    - Sono proibite le associazioni criminali, costituite al solo scopo di compiere dei reati (associazioni per delinquere, di tipo mafioso);
    - Sono proibite le associazioni segrete, che nascondo all’esterno la loro esistenza o alcuni elementi costitutivi;
    - Sono proibite le associazioni che perseguono fini politici mediante organizzazioni di carattere militare, perché la lotta politica deve svolgersi in modo democratico, civile e pacifico.
    Inoltre il codice penale punisce le associazioni sovversive dell’ordine economico e sociale e le associazioni con finalità di terrorismo o di eversione (distruzione, abbattimento) dell’ordine pubblico.
    Un altro limite alla libertà di associazioni è rappresentato dal divieto di ricostruire il partito nazionale fascista sotto qualsiasi forma.

     
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  2. lol7
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    vorrei sapere la libertà di riunione che articolo usa, se non mi ricordo male articolo 2
    Da una parte l' articolo è molto interessante ma no potresti mettere pure i due articoli per la libertà di Riunione e di Associazione
     
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1 replies since 7/2/2011, 00:03   2408 views
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