Cenni sulla evoluzione dell’ Urbanistica

Alcune tappe fondamentali da cui derivano le leggi d'urbanistica attuali

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    Cenni sulla evoluzione dell’ Urbanistica
    Alcune tappe fondamentali da cui derivano le leggi d'urbanistica attuali

    Prima legge di carattere urbanistico
    Il 25 Giugno 1865 viene emanato la prima legge di carattere urbanistico, n° 2359, “Disciplina delle espropriazione per causa di pubblica utilità”
    Essa presenta dei punti caratteristici:
    - L’introduzione di un piano regolatore edilizio per i comuni con più di 10 mila abitanti, senza stabilirne l’obbligatorietà;
    - Un termine massimo di 25 anni entro il quale bisogna attuare il piano regolatore edilizio;
    - La dichiarazione di pubblica utilità delle opere in seguito alla approvazione del piano regolatore edilizio;
    - L’introduzione dei piani di ampliamento e il conseguente obbligo da parte dei privati di cedere i propri terreni a mezzo di un indennizzo, necessari alla costruzione di strade pubbliche.
    La legge non si estese molto in quanto venivano richiesti oneri troppo eccessivi alle case comunali, e da qui vennero a formarsi per casi eccezionali, dei piani regolatori agevolati da leggi speciali (es. edifici di primaria necessità come quella sanitaria), nel caso specifico si ha la legge per il risanamento di Napoli.

    Legge Napoli, 1885, n°2892
    Il 15 gennaio 1885 viene disposta la legge per il risanamento della città di Napoli, in seguito alla continua epidemia di colera che colpiva il capoluogo.
    Essa conteneva una serie di norme urbanistiche che rappresentavano l’evoluzione della legislatura urbanistica, tanto che ancora oggi parte di essa viene utilizzata, come ad esempio il calcolo dell’indennità dell’esproprio.
    Legge 8 Luglio 1904, n°320
    Ha introdotto la imposta sulle aree fabbricabili valida per tutti i comuni che avevano bisogno di promuovere la nuova edilizia.


    Legge 11 Luglio 1907, n°502
    Caratterizzato dai seguenti punti:
    - Destinazione di metà delle imposte sulle aree fabbricabili all’istituto per le case popolari di Roma;
    - Dichiarazione di fabbricabilità di tutte le aree nel perimetro del piano regolatore di Roma;
    - Ogni comune deve possedere un proprio regolamento edilizio, all’ora finalizzato all’espansione edilizia;
    Successivamente vi fu la legge del 1931, precursore della legge fondamentale del 1942, nata dalla proliferazione delle leggi negli anni successivi al 1865, che richiedevano una disciplina integrale che dividesse le varie norme urbanistiche dagli espropri.

    Legge Fondamentale, 23 Giugno 1942, n°1150
    Il 23 giugno 1942 il ministro dei lavori pubblici porta la legge organica integrale alle camere, entrando in vigore durante la guerra, nel cuneo della belligeranza e necessità di ricostruzione urgente per via delle distruzione causate.
    La legge del 1942 subì una serie di modifiche nel tempo, e principalmente ritroviamo:
    - La legge Ponte del 6 agosto 1967, n°765;
    - La legge del 28 Gennaio 1977, n°10 “Norme per l’edificabilità dei suoli”;
    - La legge del 5 agosto 1978, n° 457 “Norme per l’edilizia residenziale”;
    - La legge del 28 febbraio 1985, n° 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizio: sanzioni, recupero e sanatorie delle opere abusive”.
    Le caratteristiche principali furono:
    - La pianificazione urbanistica interessa tutto il territorio nazionale,
    - La richiesta di licenza edilizia è obbligatoria in tutto lo stato (che in seguito prende il nome di concessione edilizia);
    - Rilascio del permesso a costruire nel arco successivo al triennio per le opere d’urbanizzazione;
    - La responsabilità per l’inosservanza delle norme ricadono sul direttore e l’assuntore del lavoro;
    - Il compito di vigilanza dei lavori spetta al sindaco;
    - Vengono eseguite sanzioni per le infrazioni delle norme edilizie.
    La gerarchia della legge fondamentale prevede 2 livelli:
    1° livello: piani territoriali di coordinamento;
    2° livello: strumenti urbanistici generali ed esecutivi.
    Nel caso del secondo livello vi è una fase previsionale costituita dal PRG a tempo indeterminato, e dalla fase attuativa costituita da piani particolareggiati (PP) e piani attuativi, rispettivamente per iniziativa pubblica e privata.

    Legge Ponte 1968
    Tale legge prevedeva:
    - Espansione delle pianificazioni urbanistiche e l’obbligo di richiesta della licenza edilizia su tutto il territorio nazionale;
    - Porre freno allo sviluppo edilizio incontrollato e speculativo ponendo limiti all’edificazione in assenza di piani urbanistici, quindi attraverso limiti inderogabili di densità edilizia, distanza fra i fabbricati, di altezza, spazi destinati a insediamenti residenziali e produttivi, al verde pubblico o parcheggi;
    - Ottenere la partecipazione dei privati alle spese pubbliche, quindi le opere di primaria importanza:

    D.M. 1444 del 1968
    Per garantire una conveniente disposizione delle aree per le attrezzature di interesse pubblico vi sono degli stadard specifici:
    - Gli insediamenti residenziali;
    - Gli insediamenti produttivi;
    - Gli insedismenti direzionali-commerciali;
    - Gli insediamenti agricoli.
    Questi si suddivideranno per zone omogenee stabilito dagli standard urbanistici:
    ZONA A Comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale (centro storico)
    ZONA B Comprende le parti del territorio, totalmente o parzialmente edificate, che non presentino interesse storico, artistico e di particolare pregio
    ambientale (completamento di edilizia residenziale). Vi rientrano le aree in cui la superficie coperta degli edifici esistenti supera il 12,5% della superficie fondiaria e la densità edilizia supera 1,5 mc/mq.
    ZONA C Comprende le parti di territorio inedificate ma destinate allo sviluppo dell’abitato, oppure edificate a di sotto de limiti di superficie coperta e
    di densità edilizia di cui alla zona B (espansione di edilizia residenziale)
    ZONA D Comprende le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti produttivi, industriali, commerciali e assimilati (destinazione industriale o artigianale)
    ZONA E Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli (destinazione agricola)
    ZONA F Comprende le parti del territorio destinate ad attrezzature di interesse generale (attrezzature di interesse generale)


    Le Opere di Urbanizzazione

    Tali opere, dette d’urbanizzazione sono quei impianti e insediamenti che hanno lo scopo di conferire ad un determinato territorio le caratteristiche urbane.

    Possiamo suddividerle in 3 tipi:

    - Primarie;
    - Secondarie;
    - Indotte.


    Primarie sono quelle opere di urbanizzazione rappresentati da impinati e infrastrutture a servizio degli insiedamenti residenziali, industriali, agricoli, direzionali, artigianali, commerciali come ad esempio strade, impianti idraulici, rete fognarie, etc…

    Secondarie sono quelle opere volte alla realizzazione delle attrezzature di interesse pubblico, quali attrezzature per l’istruzione, di interesse comune, verde attrezzati, parcheggi pubblici, etc…

    Indotte sono quelle opere di urbanizzazione che riguardano i parcheggi superficiali, mense pluriaziendali, sistemazione a verde delle fasce stradali, cimiterali, impianti di smaltimento dei rifiuti, etc…




    La legge del 1978, n°10 “Norme sull’edificabilità dei suoli” raccoglie 3 punti fondamentali:

    - Diritto a costruire;
    - Onerosità della concessione edilizia;
    - Programma pluriennale di attuazione del piano regolatore.

    La legge del 1978, n°457 “Norme per l’edilizia residenziale” va a individuare le zone di recupero dove sussiste uno stato di degrado e procede attraverso una serie di interventi di recupero:

    - Interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione e rinnovamento degli edifici;
    - Interventi di manutenzione straordinaria: modifiche necessarie a rinnovare parti anche strutturali dell’edificio, integrando servizi igienici-sanitari e tecnologici;
    - Interventi di risanamento e restauro conservativo: consolidamento e ripristino degli elemtni costitutivi degli edifici;
    - Interventi di ristrutturazione edlizia: interventi che possono portare l’edificio tutto o in parte diverso dal precendete, ripristinando alcuni elementi costitutivi;
    - Interventi di ristrutturazione urbanistica: modifiche del disegno del lotto, isolati e reti stradali.



    Con la legge successiva n° 47 del 1985, “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizio: sanzioni, recupero e sanatorie delle opere abusive”, si cerca di combattere l’abusivismo edilizio tramite il controllo delle attività e la sanatoria delle opere abusivamente realizzate.

    Successivamente nel 1996 viene varata la legge n°662, in materia di urbanistica, introducendo la D.I.A. (Denuncia Inizio Attività), che permette a tutti gli immobili di apportare modifiche alla normativa vigente.

    Con il Testo unico dell'edilizia DPR 6 giugno 2001 n°380, si introduce il permesso a costruire per le nuove costruzioni annullando la concessione edilizia onerosa con l’aggiunta dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

    Nel 2010 la D.I.A. viene sostituita dalla S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività - manutenzione straordinaria) e successivamente dalla C.I.A. e C.I.L. (Certificato inizio attività e Certificato inizio lavori) (manutenzione ordinaria).




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