Articolo 28 - CdS - Obblighi dei concessionari di determinati servizi

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. FrancT90
        Like  
     
    .

    User deleted


    Articolo 28 - CdS - Obblighi dei concessionari di determinati servizi


    1. I concessionari di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonchè quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.

    2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario, modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

     
    .
0 replies since 24/5/2011, 19:54   9 views
  Share  
.