Articolo 34 - CdS - Oneri supplementari a carico di mezzi d'opera per l'adeguamento stradale

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    Articolo 34 - CdS - Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali


    1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.

    2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.

    3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

    4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture. (2)

    5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. (3) Se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario. (4)

    (1) Vedi art. 72 reg. cod. strada.
    (2) A norma del D. L.vo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall’anno 2001 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario previsti da questo comma.
    (3) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.
    (4) Si veda la L. 24 gennaio 1978, n. 27.

    Art. 34-bis.
    [Decoro delle strade (1) (2)


    1. chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000.]

    (1) Questo articolo è stato inserito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94.
    (2) Articolo abrogato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.

     
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