Articolo 47 - Classificazione dei veicoli

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    Articolo 47 - Classificazione dei veicoli


    1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

    a)veicoli a braccia;

    b) veicoli a trazione animale;

    c) velocipedi;

    d) slitte;

    e) ciclomotori;

    f) motoveicoli;

    g) autoveicoli;

    h) filoveicoli;

    i) rimorchi;

    l) macchine agricole;

    m) macchine operatrici;

    n) veicoli con caratteristiche atipiche.

    2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

    a)
    - Categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
    -Categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
    -Categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
    -Categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
    -Categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

    b)
    - Categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
    - Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
    - Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
    - Categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

    c)
    -Categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
    -Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
    -Categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
    -Categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

    d)
    -Categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
    - Categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
    - Categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
    - Categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
    -Categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t .












     
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