Articolo 56 - CdS - Rimorchi

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  1. ~Gabranth~
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    Articolo 56 - CdS - Rimorchi

    1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1 lettera e) e dal comma 2 dell'art. 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55 con esclusione degli autosnodati.

    2. I rimorchi si distinguono in:

    a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;

    b) rimorchi per trasporto di cose;

    c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;

    d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;

    e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

    f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

    3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.

    4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purchè rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e del regolamento.

     
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