Articolo 60 - CdS - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

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  1. ~Gabranth~
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    Articolo 60 - CdS - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

    1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonchè i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

    2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal PRA perchè destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C.

    3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

    a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
    b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

    4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

    5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purchè posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli determinati dal regolamento.

    6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318 se si tratta di autoveicoli, o da euro 39 a euro 159 se si tratta di motoveicoli.

     
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