Articolo 65 - Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

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    Articolo 65 - Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte


    1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.

    2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.

    3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.




     
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