Articolo 82 - CdS - Destinazione ed uso dei veicoli.

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    Sono il pazzo tra i pazzi
    In questi strani palazzi
    Che hanno piani infiniti
    Ma che sono crollati.

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    Articolo 82 - CdS - Destinazione ed uso dei veicoli.

    1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

    2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

    3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

    4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

    5. L'uso di terzi comprende:

    a) locazione senza conducente;

    b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

    c) servizio di linea per trasporto di persone;

    d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;

    e) servizio di linea per trasporto di cose;

    f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

    6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

    7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

    8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

    9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.

    10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.


     
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