Articolo 85 - CdS - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

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    Sono il pazzo tra i pazzi
    In questi strani palazzi
    Che hanno piani infiniti
    Ma che sono crollati.

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    Articolo 85 - CdS - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

    1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

    2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
    a) i motocicli con o senza sidecar;
    b) i tricicli;
    c) i quadricicli;
    d) le autovetture;
    e) gli autobus;
    f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
    g) i veicoli a trazione animale. (1)


    3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

    4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639 e, se si tratta di autobus, da euro 398 a euro 1.596. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (2)

    4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 a euro 312. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (3)

    (1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
    (2) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
    (3) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

     
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