Articolo 84 - CdS - Locazione senza conducente.

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    Sono il pazzo tra i pazzi
    In questi strani palazzi
    Che hanno piani infiniti
    Ma che sono crollati.

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    Articolo 84 - CdS - Locazione senza conducente.

    1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

    2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

    3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

    4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

    a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

    b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

    5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

    6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

    7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 39 a euro 159 se trattasi di altri veicoli.

    8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


     
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