Articolo 109 - CdS - Controlli di conformitā al tipo omologalo delle macchine agricole

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  1. ~Gabranth~
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    Articolo 109 - CdS - Controlli di conformitā al tipo omologalo delle macchine agricole

    1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.

    2. Il Ministero dei trasporti ha facoltā di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformitā al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti emesso di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalitā per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonchč i relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.

    3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalitā da seguire fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformitā della serie al tipo omologato.

    4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.

    5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformitā non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.

     
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