Articolo 163 - CdS - Convogli militari, cortei e simili

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    Articolo 163 - Convogli militari, cortei e simili


    1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.

    2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.

    3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.
















     
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