Articolo 205 - CdS - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.

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    Sono il pazzo tra i pazzi
    In questi strani palazzi
    Che hanno piani infiniti
    Ma che sono crollati.

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    Articolo 205 - CdS - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.


    1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.

    2. (1)

    3. (2) (3)


    (1) Comma abrogato dall'art. 23, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
    (2) Comma sostituito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.
    (3) Comma abrogato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

     
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