Articolo 219 bis - CdS - Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida

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    Articolo 219 bis - Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida


    1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis. (2)

    2. [Abrogato] (3)

    3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.

     
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